Nonostante i tempi siano ormai maturi per accantonare carta e penna, non tanto in ambito ludico e/o personale quanto piuttosto nel contesto dei processi di business e dei procedimenti amministrativi, è ancora diffusa una certa reticenza nell’associare in modo univoco un documento firmato digitalmente ad una persona fisica identificata con certificata sicurezza. Eppure, la norma parla chiaro: ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore».

Non ci sono quindi più scuse per coloro che ci richiedono il pezzo di carta sottoscritto con firma autografa perché hanno la necessità di archiviare il documento originale. Un documento informatico sottoscritto con le modalità espresse dal sopracitato art. 20 è a tutti gli effetti un originale avente valore probatorio e opponibile a terzi. L’ulteriore prova che si tratta ormai di un viaggio digitale senza ritorno e senza rimpianti, è data dalle Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD poste in consultazione pubblica il 20 novembre scorso, il cui scopo è appunto quello di regolare «le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore».

Da sottolineare che tali Linee Guida hanno un carattere pienamente vincolante, «con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute». Esse sono in particolar modo incentrate sull’utilizzo delle identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per persona fisica (siano esse utilizzate per uso personale o per uso professionale).

Per ottenere SPID bastano pochi passi:

  1. è necessario scegliere un Identify Provider (IdP), sulla base del livello di sicurezza SPID che si desidera ottenere piuttosto che sulla base delle varie modalità di riconoscimento offerte dai vari IdP (CIE, CNS, firma digitale)
  2. inserire i propri dati anagrafici
  3. procedere con la creazione delle credenziali

Le amministrazioni che mettono a disposizione servizi abilitati SPID sono più di 4.000, tra le quali in particolare l’INPS, l’INAIL, alcune regioni autonome (come ad esempio il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna) e diversi comuni (come ad esempio il Comune di Roma, quello di Modena e quello di Lecce). Sulle piattaforme già abilitate per permettere l’accesso con SPID è quindi possibile, utilizzando delle credenziali univoche senza dover generare delle utenze per ciascuna delle piattaforme utilizzate, effettuare una serie di attività, quali ad esempio:

  • consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
  • cambiare il proprio medico curante
  • presentare pratiche edilizie
  • cambiare la residenza
  • iscrizione scolastica

L’adozione di SPID, così come le altre soluzioni di firma elettronica, permetteranno quindi di semplificare e velocizzare la presentazione di istanze, lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, la sottoscrizione di contratti e di offerte commerciali.

Avete bisogno di consulenza su queste tematiche? Non esitate a contattarci!

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