Il 6 novembre entra in vigore il decreto ministeriale n. 132 del 24 agosto 2020 che, a seguito concertazione tra il Ministero dell’Economia e il Ministero della Pubblica Amministrazione, è stato preparato per fare chiarezza sui rifiuti delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche e definire le regole da seguire.
Nel decreto innanzitutto viene fatta una chiara distinzione tra le motivazioni ritenute giusta causa di rifiuto e quanto invece non è più ritenuto ammissibile rispetto ai comportamenti osservati in questi anni di transazioni indicando anche gli obblighi di comunicazione in capo all’amministrazione.
Dal punto di vista giuridico il DM n. 132/2020 attua una norma contenuta nel decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (Dl 119/2018) e va a modificare il decreto ministeriale n. 55 del 2013 che regolamenta l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le Amministrazioni Pubbliche.
Dal punto di vista più strettamente operativo vengono indicate le 5 cause che permettono alle amministrazioni di rifiutare la fattura:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Viene poi indicato il principio generale che deve regolare il comportamento delle amministrazioni sul tema al di fuori di queste 5 casistiche “legittime”; è infatti specificatamente definito che non è consentito rifiutare le fatture “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione”, così come previsto nel Dpr 633/1972.
Il terzo contributo del decreto conferma che le amministrazioni in caso di rifiuto sono tenute a darne informazione al cedente/prestatore riconducendo però la decisione alla causa precisa.
Le regole e le modalità adottate per il riscontro non cambiano rispetto alle attuali (notifiche di rifiuto distribuite a cura del Sistema di Interscambio) ma è implicito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto le motivazioni saranno esclusivamente quelle 5 specificate.
Quanto ci sembra lecito aspettarsi a seguito dell’entrata in vigore del decreto è così sintetizzabile:
- la riduzione in termini numerici dei casi di rifiuto
- la sparizione delle motivazioni discrezionali addotte come giustificazione del rifiuto dalle varie amministrazioni
- una più chiara e funzionale visione degli scenari ritenuti non aderenti ai requisiti che l’analisi dei rifiuti potrà esprimere in modo trasversale al mercato
- una spinta ad iniziative di revisione processi correlati al ciclo di emissione fatture attive in grado di garantire agli operatori economici un pay-back certo sugli investimenti eventualmente necessari
- una concreta opportunità di efficentare il processo order-to-payment gestito dai fornitori
segue link al sito del Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/22/20G00148/sg
CEO
Dopo un’esperienza ultra decennale come responsabile IT e consulente nell’implementazione ERP in multinazionali basate in Italia, Europa e Stati Uniti, è diventato un esperto di Gestione Documentale, Conservazione a Norma e Fatturazione Elettronica. In questo periodo è focalizzato sulla piattaforma PEPPOL e sulla applicazione della Blockchain nella gestione documentale. Coordina un team di 12 professionisti, specialisti in questi ambiti.