Il 6 novembre entra in vigore il decreto ministeriale n. 132 del 24 agosto 2020 che, a seguito concertazione tra il Ministero dell’Economia e il Ministero della Pubblica Amministrazione, è stato preparato per fare chiarezza sui rifiuti delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche e definire le regole da seguire. 

Nel decreto innanzitutto viene fatta una chiara distinzione tra le motivazioni ritenute giusta causa di rifiuto e quanto invece non è più ritenuto ammissibile rispetto ai comportamenti osservati in questi anni di transazioni indicando anche gli obblighi di comunicazione in capo all’amministrazione. 

Dal punto di vista giuridico il DM n. 132/2020 attua una norma contenuta nel decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (Dl 119/2018) e va a modificare il decreto ministeriale n. 55 del 2013 che regolamenta l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per lAmministrazioni Pubbliche. 

Dal punto di vista più strettamente operativo vengono indicate le cause che permettono allamministraziondi rifiutare la fattura: 

  1. fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; 
  1. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP); 
  1. omessa o errata indicazione del codice di repertorio; 
  1. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); 
  1. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. 

 

Viene poi indicato il principio generale che deve regolare il comportamento delle amministrazioni sul tema al di fuori di queste 5 casistiche “legittime”; è infatti specificatamente definito che non è consentito rifiutare le fatture “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione”, così come previsto nel Dpr 633/1972. 

Il terzo contributo del decreto conferma che le amministrazioni in caso di rifiuto sono tenute a darne informazione al cedente/prestatore riconducendo però la decisione alla causa precisa. 

Le regole e le modalità adottate per il riscontro non cambiano rispetto alle attuali (notifiche di rifiuto distribuite a cura del Sistema di Interscambio) ma è implicito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto le motivazioni saranno esclusivamente quelle 5 specificate. 

Quanto ci sembra lecito aspettarsi a seguito dell’entrata in vigore del decreto è così sintetizzabile:

  1. la riduzione in termini numerici dei casi di rifiuto 
  1. la sparizione delle motivazioni discrezionali addotte come giustificazione del rifiuto dalle varie amministrazioni 
  1. una più chiara e funzionale visione degli scenari ritenuti non aderenti ai requisiti che l’analisi dei rifiuti potrà esprimere in modo trasversale al mercato 
  1. una spinta ad iniziative di revisione processi correlati al ciclo di emissione fatture attive in grado di garantire agli operatori economici un pay-back certo sugli investimenti eventualmente necessari 
  1. una concreta opportunità di efficentare il processo order-to-payment gestito dai fornitori 

 

segue link al sito del Gazzetta Ufficiale  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/22/20G00148/sg 

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